LA CONCORRENZA
TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE
( ABSTRACT)
Il
settore assicurativo ha generalmente ricevuto un trattamento di favore dal
punto di vista dell'applicazione della normativa Antitrust soprattutto in
ragione della specialità della materia assicurativa.
Fino a
non molto tempo fa, si sosteneva che le regole della concorrenza
comunitarie, non si applicassero al settore economico dei servizi assicurativi.
Ci si è dovuti ricredere quando la
Commissione Cee, con la decisione del 30 marzo 1984 contro il Nuovo Cegam di
Milano, è intervenuta per la prima volta sulla materia, dichiarando applicabili
al consorzio assicurativo italiano, le esenzioni di cui all' art. 85 n. 3 del
Trattato di Roma e, nello stesso tempo, affermando la piena soggezione del settore assicurativo alla
regole della concorrenza.
La
Corte ha infatti in primo luogo
constatato come per le assicurazioni non esista nel Trattato Cee nessuna norma
contenente una deroga espressa in merito all'applicabilità delle norme sulla
concorrenza e conseguentemente ha affermato che:
1)
il settore assicurativo
è assoggettato alla normativa comunitaria sulla concorrenza quale si desume
dagli art. 85 e segg. cit. e del Reg. 17/1962,
2)
gli accordi sul premio commerciale, anche se
stipulati in situazioni congiunturali sfavorevoli, costituiscono una
restrizione della concorrenza,
3)
le norme di diritto
comunitario prevalgono su quelle di
diritto nazionale,
4)
gli effetti concreti di un accordo o di una
decisione di un' associazione di imprese sono considerati superflui al fine
della violazione in oggetto qualora si accerti che anche solo potenzialmente
possono restringere, impedire o falsare la concorrenza.
Gli
organi comunitari non hanno potuto disconoscere la specificità di molte forme
di cooperazione tecnica presenti nel settore assicurativo ed hanno quindi
concesso molte esenzioni individuali, sia con riguardo ad accordi conclusi tra
gruppi di compagnie indipendenti, sia
in relazione a deliberazioni degli organi di categoria nazionale, il più delle
volte condizionandole alla preventiva eliminazione dal testo dell'intesa delle
clausole maggiormente lesive della concorrenza.
Il
Consiglio ha dunque emanato il Reg. 1534/1991 con il quale la Commissione è
stata delegata a provvedere alla determinazione delle categorie di intese esentabili e alla fissazione delle
condizioni per l'applicazione.
Sia
a livello comunitario che interno, si è affermato che l'esigenza di autonomia
vieta che fra gli operatori abbiano luogo contatti diretti o indiretti, aventi
lo scopo o l'effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato di un
concorrente attuale o potenziale, ovvero
di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso
sul mercato.Proprio perché possono
facilitare accordi di fissazione del prezzo o di ripartizione del mercato, risultano conseguentemente vietate
le intese che abbiano per oggetto lo scambio di notizie concorrenti sempre che riguardino le
informazioni c.d. strategiche.
In
particolare sono state qualificate come intese restrittive della concorrenza
gli incontri periodici a cadenza non regolare fra le principali imprese
assicurative italiane, finalizzati allo scambio di informazioni e notizie sulla
reciproca attività d'impresa e volte a
concordare comuni politiche assicurative: nella specie lo scambio di
informazioni aveva avuto ad oggetto l'incremento percentuale dei premi, il
numero di polizze, il numero di sinistri, nonché le stesse condizioni generali
di assicurazione.
Più
complessa ed articolata è la valutazione degli accordi di cooperazione fra
imprese. Spesso tali accordi possono migliorare il funzionamento dei meccanismi
concorrenziali creando nuovi mercati, nuovi prodotti e, più in generale,
favorendo la crescita di imprese altrimenti incapaci da sole di competere
efficacemente.Proprio in riferimento alla specialità del settore assicurativo,
è stato emesso il Reg. N. 3932 del 1992 che costituisce il provvedimento finale
della complessa vicenda riguardante le possibili esenzioni dai divieti nel settore
assicurativo, classificando le intese da sottrarre ai divieti.
Le
categorie di accordi di cooperazione
assicurativa alle quali il regolamento si riferisce, riguardano aspetti
esclusivamente tecnici della gestione assicurativa. Tali accordi possono vertere
sulla determinazione in comune tra più imprese delle tariffe dei premi,
semprechè le stesse siano elaborate su basi statistiche o su rapporti di
sinistrosità ( c.d. premi puri), come pure sulla elaborazione in comune di
condizioni generali di assicurazione.
L'esigenza
di tale elaborazione in comune, viene giustamente riconosciuta come strumento peculiare di organizzazione
dell'impresa assicurativa, tenuto conto della funzione economica che consiste
nella erogazione di servizi di massa e della sua attività giuridica, basata
sulla conclusione di contratti per adesione.
Quanto
allo scambio di informazioni, poi, l'attività assicurativa vive necessariamente
di questa forma di cooperazione tra imprese.Infatti solo attraverso la
disponibilità del maggior numero di dati,
il singolo assicuratore può organizzare e gestire in modo tecnicamente
corretto una comunione di rischi, assicurabili sulla base della legge dei
grandi numeri.
Si
inserisce a pieno nel sistema di cooperazione tra imprese, l'accordo con cui un gruppo di
compagnie assicuratrici, in presenza di rischi di notevole entità o
caratterizzati da alti livelli di aleatorietà, ne ripartiscono l'assicurazione
per quote determinate.
(coassicurazione).
La sentenza N. 1520 del 1999, emessa in seguito a ricorso della ZURIGO Ass.
contro la delibera dell'A.G. che accusava tale impresa di aver realizzato un
intesa restrittiva della concorrenza con l'impresa assicurativa INA -
ASSITALIA, nell'assunzione di un servizio di copertura assicurativa del Comune
di Milano, in coassicurazione con Assitalia, Generali, Ras, Fondiaria e Unipol
ha statuito: è lecito e non costituisce intesa restrittiva della concorrenza,
un accordo di coassicurazione finalizzato alla partecipazione ad una gara di
appalto indetta da un ente pubblico, ove il bando di gara espressamente
autorizzi a tale accordo.
Nell'ambito
dei servizi assicurativi, l'assicurazione per la responsabilità civile è quella
sulla quale si è maggiormente concentrata, nel corso dell'anno, l'attività
dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.Il passaggio ad un logica
di mercato, realizzato attraverso la liberalizzazione delle tariffe, non sembra
aver generato i benefici effettivi attesi in termini di diversificazione
dell'offerta, di miglioramento dei servizi e di riduzione delle tariffe
praticate.Dal luglio 1994 si è assistito ad un continuo aumento dei premi al
quale non sono corrisposte, peraltro, maggiori garanzie per gli utenti.Il risultato
immediato e più evidente della
liberalizzazione tariffaria appare dunque riconducibile ad una crescita
sensibile dei prezzi di polizza, solo in alcuni casi mitigati dalla maggiore
personalizzazione dei contratti, a cui si è aggiunta una riduzione delle
garanzie offerte. L'auspicata introduzione di un grado più elevato di concorrenza
nel settore avrebbe dovuto generare, una volta superati eventuali
squilibri di bilancio prodotti dal
regime dei prezzi amministrati, un contenimento dei premi, nonché una migliore qualità del servizio offerto.Il 21
settembre del 1999, l'Autorità Garante per la Concorrenza, ha avviato un'istruttoria
nei confronti di 16 primarie compagnie di assicurazione, al fine di accertare
se la tendenza generalizzata delle stesse, a fornire coperture per il furto e incendio, unicamente in
congiunzione con la copertura per la R.C.A. obbligatoria, potesse costituire
intesa in violazione dell'art. 2 L. 287/1990.
Il
28 luglio 2000, l'Autorità Garante, con provvedimento n. 8502 ha concluso
l'istruttoria, deliberando che due loro distinti comportamenti costituiscono intese
restrittive della concorrenza.In relazione al rifiuto generalizzato opposto ai
consumatori, di sottoscrivere una polizza furto e incendio, se non
congiuntamente a una polizza R.C.A., l'Autorità ha riscontrato che il
parallelismo di comportamento è frutto della concertazione tra imprese e
costituisce una pratica legante nella copertura dei rischi non omogenei e come
tale distorsiva della concorrenza. Di particolare gravità è stato ritenuto lo
scambio di informazioni realizzato da numerosissime imprese di assicurazione (circa
40). L'intesa ha preso forma di una complessa e articolata pratica concordata tra imprese concorrenti, le quali hanno
dato vita ad un intenso, prolungato e capillare
scambio di informazioni sensibili sui prezzi delle polizze R.C.A. e delle altre
polizze inerenti l'assicurazione dell'autovettura. In seguito alla multa
comminata dall'A.G., di 700 miliardi di lire, le imprese coinvolte hanno fatto
ricorso al TAR del Lazio. Il 28 marzo 2001, con sentenza 2554, il TAR ha
respinto il ricorso presentato dalle compagnie.
Il
fenomeno più interessante che ha caratterizzato l'evoluzione dei servizi assicurativi e la loro distribuzione negli
ultimi anni, è rappresentato dall'integrazione fra banca e compagnie assicurative, la quale ha
trasformato lo sportello bancario in un distributore di polizze di assicurazione.Le
ragioni che stanno alla base del matrimonio di due istituzioni un tempo
separate, per non dire antagoniste, possono sintetizzarsi nell'esigenza per le
aziende di credito di recuperare i margini di disintermediazione creditizia offrendo
alla clientela, che si reca allo
sportello, soluzioni complete al proprio fabbisogno di impiego del risparmio,
per le compagnie di assicurazione, nell'imperativo di abbassare gli elevati
costi dell'intermediazione tradizionale incentivando nuova domanda grazie alla capillarità
della rete bancaria. I primi prodotti sui quali nel mercato italiano si è andata costruendo la forma embrionale di interconnessione fra
i due settori, sono stati i cosiddetti prodotti abbinati o ad offerta
congiunta, fra i quali ha primegiato a partire dagli anni '80, l'assicurazione
infortuni e l'assicurazione caso morte collegata. Le cose sono cambiate quando
si è passati ai cosiddetti prodotti misti o integrati, cioè prodotti a doppia valenza
finanziaria e assicurativa, mirati a specifiche esigenze della clientela nei
quali la componente assicurativa ha assunto rilevanza e peso nella realizzazione del progetto di finanza globale.
Qualsiasi
analisi sul settore assicurativo, non può prescindere dalla sua bipartizione in
prodotti Danni e prodotti Vita. Il comparto Danni si caratterizza per un
contenuto finanziario relativamente ridotto, mentre il comparto Vita contempla
un alto contenuto finanziario.
Il
primo settore si mostra limitatamente sensibile al fenomeno dell'EURO, nel
senso che le spinte all'abbassamento delle barriere, all'espansione all'estero
delle attività, alla competizione non sembrano in grado di mutarne gli
equilibri strutturali.Diversa è la situazione per il comparto Vita.Le polizze
Vita, presentano ormai un contenuto finanziario sufficientemente evoluto e
attrattivo, tanto da porsi come alternativa ai vecchi investimenti sotto forma
di BOT e ad altri canali di investimenti rivolti al risparmio. L'Euro in tal
senso , pur non eliminando completamente la protezione che ogni paese tenta di
mantenere nel settore, ha prodotto alcune condizioni facilitanti: accelerazione
del ritmo di sviluppo del mercato Vita, che vi ha stimolato l'investimento di
risorse; l'abbassamento dei tassi che ha ridotto il costo di tale investimento;
l'eliminazione dei rischi di cambio, che ha portato vantaggi in valuta.
Dottoressa Sharon Galleazzi