LA CONCORRENZA TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE

( ABSTRACT)

 

 

Il settore assicurativo ha generalmente ricevuto un trattamento di favore dal punto di vista dell'applicazione della normativa Antitrust soprattutto in ragione della specialità della materia assicurativa.

 Fino a  non molto tempo fa, si sosteneva che le regole della concorrenza comunitarie, non si applicassero al settore economico dei servizi assicurativi.

 Ci si è dovuti ricredere quando la Commissione Cee, con la decisione del 30 marzo 1984 contro il Nuovo Cegam di Milano, è intervenuta per la prima volta sulla materia, dichiarando applicabili al consorzio assicurativo italiano, le esenzioni di cui all' art. 85 n. 3 del Trattato di Roma e, nello stesso tempo, affermando la piena  soggezione del settore assicurativo alla regole della concorrenza.

La Corte ha infatti  in primo luogo constatato come per le assicurazioni non esista nel Trattato Cee nessuna norma contenente una deroga espressa in merito all'applicabilità delle norme sulla concorrenza e conseguentemente ha affermato che:

1)       il settore assicurativo è assoggettato alla normativa comunitaria sulla concorrenza quale si desume dagli art. 85 e segg. cit. e del Reg. 17/1962,

2)       gli accordi sul premio commerciale, anche se stipulati in situazioni congiunturali sfavorevoli, costituiscono una restrizione della concorrenza,

3)       le norme di diritto comunitario  prevalgono su quelle di diritto nazionale,

4)       gli effetti concreti di un accordo o di una decisione di un' associazione di imprese sono considerati superflui al fine della violazione in oggetto qualora si accerti che anche solo potenzialmente possono restringere, impedire o falsare la concorrenza.

Gli organi comunitari non hanno potuto disconoscere la specificità di molte forme di cooperazione tecnica presenti nel settore assicurativo ed hanno quindi concesso molte esenzioni individuali, sia con riguardo ad accordi conclusi tra gruppi di compagnie  indipendenti, sia in relazione a deliberazioni degli organi di categoria nazionale, il più delle volte condizionandole alla preventiva eliminazione dal testo dell'intesa delle clausole maggiormente lesive della concorrenza.

Il Consiglio ha dunque emanato il Reg. 1534/1991 con il quale la Commissione è stata delegata a provvedere alla determinazione delle categorie di intese  esentabili e alla fissazione delle condizioni per l'applicazione.

Sia a livello comunitario che interno, si è affermato che l'esigenza di autonomia vieta che fra gli operatori abbiano luogo contatti diretti o indiretti, aventi lo scopo o l'effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, ovvero  di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato  ha deciso o prevede di tenere egli stesso sul mercato.Proprio perché possono  facilitare accordi di fissazione del prezzo  o di ripartizione del mercato, risultano conseguentemente vietate le intese che abbiano per oggetto lo scambio di notizie  concorrenti sempre che riguardino le informazioni c.d. strategiche.

In particolare sono state qualificate come intese restrittive della concorrenza gli incontri periodici a cadenza non regolare fra le principali imprese assicurative italiane, finalizzati allo scambio di informazioni e notizie sulla reciproca attività  d'impresa e volte a concordare comuni politiche assicurative: nella specie lo scambio di informazioni aveva avuto ad oggetto l'incremento percentuale dei premi, il numero di polizze, il numero di sinistri, nonché le stesse condizioni generali di assicurazione.

Più complessa ed articolata è la valutazione degli accordi di cooperazione fra imprese. Spesso tali accordi possono migliorare il funzionamento dei meccanismi concorrenziali creando nuovi mercati, nuovi prodotti e, più in generale, favorendo la crescita di imprese altrimenti incapaci da sole di competere efficacemente.Proprio in riferimento alla specialità del settore assicurativo, è stato emesso il Reg. N. 3932 del 1992 che costituisce il provvedimento finale della complessa vicenda riguardante le possibili esenzioni dai divieti nel settore assicurativo, classificando le intese da sottrarre ai divieti.

Le categorie di accordi di cooperazione  assicurativa alle quali il regolamento si riferisce, riguardano aspetti esclusivamente tecnici della gestione assicurativa. Tali accordi possono vertere sulla determinazione in comune tra più imprese delle tariffe dei premi, semprechè le stesse siano elaborate su basi statistiche o su rapporti di sinistrosità ( c.d. premi puri), come pure sulla elaborazione in comune di condizioni generali di assicurazione.

L'esigenza di tale elaborazione in comune, viene giustamente  riconosciuta come strumento peculiare di organizzazione dell'impresa assicurativa, tenuto conto della funzione economica che consiste nella erogazione di servizi di massa e della sua attività giuridica, basata sulla conclusione di contratti per adesione.

Quanto allo scambio di informazioni, poi, l'attività assicurativa vive necessariamente di questa forma di cooperazione tra imprese.Infatti solo attraverso la disponibilità del maggior numero di dati,  il singolo assicuratore può organizzare e gestire in modo tecnicamente corretto una comunione di rischi, assicurabili sulla base della legge dei grandi numeri.

Si inserisce a pieno nel sistema di cooperazione tra imprese,  l'accordo con  cui un gruppo di  compagnie assicuratrici, in presenza di rischi di notevole entità o caratterizzati da alti livelli di aleatorietà, ne ripartiscono l'assicurazione per quote determinate.

(coassicurazione). La sentenza N. 1520 del 1999, emessa in seguito a ricorso della ZURIGO Ass. contro la delibera dell'A.G. che accusava tale impresa di aver realizzato un intesa restrittiva della concorrenza con l'impresa assicurativa INA - ASSITALIA, nell'assunzione di un servizio di copertura assicurativa del Comune di Milano, in coassicurazione con Assitalia, Generali, Ras, Fondiaria e Unipol ha statuito: è lecito e non costituisce intesa restrittiva della concorrenza, un accordo di coassicurazione finalizzato alla partecipazione ad una gara di appalto indetta da un ente pubblico, ove il bando di gara espressamente autorizzi a tale accordo.

Nell'ambito dei servizi assicurativi, l'assicurazione per la responsabilità civile è quella sulla quale si è maggiormente concentrata, nel corso dell'anno, l'attività dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.Il passaggio ad un logica di mercato, realizzato attraverso la liberalizzazione delle tariffe, non sembra aver generato i benefici effettivi attesi in termini di diversificazione dell'offerta, di miglioramento dei servizi e di riduzione delle tariffe praticate.Dal luglio 1994 si è assistito ad un continuo aumento dei premi al quale non sono corrisposte, peraltro, maggiori garanzie per gli utenti.Il risultato  immediato e più evidente della liberalizzazione tariffaria appare dunque riconducibile ad una crescita sensibile dei prezzi di polizza, solo in alcuni casi mitigati dalla maggiore personalizzazione dei contratti, a cui si è aggiunta una riduzione delle garanzie offerte. L'auspicata introduzione di un grado più elevato di concorrenza nel settore avrebbe dovuto generare, una volta superati eventuali squilibri  di bilancio prodotti dal regime dei prezzi amministrati, un contenimento dei  premi, nonché una migliore qualità del servizio offerto.Il 21 settembre del 1999, l'Autorità Garante per la Concorrenza, ha avviato un'istruttoria nei confronti di 16 primarie compagnie di assicurazione, al fine di accertare se la tendenza generalizzata delle stesse, a fornire coperture  per il furto e incendio, unicamente in congiunzione con la copertura per la R.C.A. obbligatoria, potesse costituire intesa in violazione dell'art. 2 L. 287/1990.

Il 28 luglio 2000, l'Autorità Garante, con provvedimento n. 8502 ha concluso l'istruttoria, deliberando che due loro distinti comportamenti costituiscono intese restrittive della concorrenza.In relazione al rifiuto generalizzato opposto ai consumatori, di sottoscrivere una polizza furto e incendio, se non congiuntamente a una polizza R.C.A., l'Autorità ha riscontrato che il parallelismo di comportamento è frutto della concertazione tra imprese e costituisce una pratica legante nella copertura dei rischi non omogenei e come tale distorsiva della concorrenza. Di particolare gravità è stato ritenuto lo scambio di informazioni realizzato da numerosissime imprese di assicurazione (circa 40). L'intesa ha preso forma di una complessa e  articolata pratica concordata tra imprese concorrenti, le quali hanno dato vita ad un intenso, prolungato  e capillare scambio di informazioni sensibili sui prezzi delle polizze R.C.A. e delle altre polizze inerenti l'assicurazione dell'autovettura. In seguito alla multa comminata dall'A.G., di 700 miliardi di lire, le imprese coinvolte hanno fatto ricorso al TAR del Lazio. Il 28 marzo 2001, con sentenza 2554, il TAR ha respinto il ricorso presentato dalle compagnie.

Il fenomeno più interessante che ha caratterizzato  l'evoluzione dei servizi assicurativi e la loro distribuzione negli ultimi anni, è rappresentato dall'integrazione fra banca e  compagnie assicurative, la quale ha trasformato lo sportello bancario in un distributore di polizze di assicurazione.Le ragioni che stanno alla base del matrimonio di due istituzioni un tempo separate, per non dire antagoniste, possono sintetizzarsi nell'esigenza per le aziende di credito di recuperare i margini di disintermediazione creditizia offrendo alla clientela, che si reca  allo sportello, soluzioni complete al proprio fabbisogno di impiego del risparmio, per le compagnie di assicurazione, nell'imperativo di abbassare gli elevati costi dell'intermediazione tradizionale incentivando nuova domanda grazie alla capillarità della rete bancaria. I primi prodotti sui quali nel mercato italiano  si è andata costruendo  la forma embrionale di interconnessione fra i due settori, sono stati i cosiddetti prodotti abbinati o ad offerta congiunta, fra i quali ha primegiato a partire dagli anni '80, l'assicurazione infortuni e l'assicurazione caso morte collegata. Le cose sono cambiate quando si è passati ai cosiddetti prodotti misti o integrati, cioè prodotti a doppia valenza finanziaria e assicurativa, mirati a specifiche esigenze della clientela nei quali la componente assicurativa ha assunto  rilevanza e peso nella realizzazione  del progetto di finanza globale.

Qualsiasi analisi sul settore assicurativo, non può prescindere dalla sua bipartizione in prodotti Danni e prodotti Vita. Il comparto Danni si caratterizza per un contenuto finanziario relativamente ridotto, mentre il comparto Vita contempla un alto contenuto finanziario.

Il primo settore si mostra limitatamente sensibile al fenomeno dell'EURO, nel senso che le spinte all'abbassamento delle barriere, all'espansione all'estero delle attività, alla competizione non sembrano in grado di mutarne gli equilibri strutturali.Diversa è la situazione per il comparto Vita.Le polizze Vita, presentano ormai un contenuto finanziario sufficientemente evoluto e attrattivo, tanto da porsi come alternativa ai vecchi investimenti sotto forma di BOT e ad altri canali di investimenti rivolti al risparmio. L'Euro in tal senso , pur non eliminando completamente la protezione che ogni paese tenta di mantenere nel settore, ha prodotto alcune condizioni facilitanti: accelerazione del ritmo di sviluppo del mercato Vita, che vi ha stimolato l'investimento di risorse; l'abbassamento dei tassi che ha ridotto il costo di tale investimento; l'eliminazione dei rischi di cambio, che ha portato vantaggi in valuta.

 

 

                                                                                       Dottoressa Sharon Galleazzi

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